IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      (Sostituzione dell'art. 1
             della legge regionale 9 aprile 1985, n. 32)
 
   1.  L'articolo  1  della  legge  regionale 9 aprile 1985, n. 32 e'
cosi' sostituito:
 
                               "Art. 1
                Istituzione della Consulta regionale
                 degli invalidi e degli handicappati
 
   1. Per favorire la piena integrazione  sociale  degli  invalidi  e
degli  handicappati  e'  istituita  la Consulta regionale di cui alla
presente legge.
   2. La Giunta regionale sottopone all'Ufficio di  Presidenza  della
Consulta,  per  acquisirne  il  parere,  le  proposte  di  legge,  di
direttiva e di regolamento,  riguardanti  le  prestazioni  sociali  e
sanitarie  nonche'  ogni  altra  attivita'  in  cui trovano riscontro
bisogni espressi dalle categorie degli  invalidi  ed  handicappati  e
l'organizzazione dei relativi servizi.
   3.  Nelle  stesse  materie  la  Consulta  esprime  parere o avanza
proposta circa le iniziative che la Regione Toscana puo'  assumere  a
livello nazionale, regionale e locale.
   4.  La  Consulta  promuove  la  piu'  ampia  partecipazione  degli
invalidi ed handicappati e delle  loro  Associazioni  nell'azione  di
verifica dell'attuazione delle leggi regionali e dei provvedimenti di
particolare  rilievo riguardanti le prestazioni e le attivita' di cui
al comma 2.
   5.  E'  fatta  salva  la  piena  autonomia  di  iniziativa   delle
Associazioni  che  aderiscono  alla  Consulta,  nei  confronti  della
Regione in merito a materie specifiche  che  investono  la  sfera  di
ciascuna categoria".