IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 32) 1. L'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 32 e' cosi' sostituito: "Art. 1 Istituzione della Consulta regionale degli invalidi e degli handicappati 1. Per favorire la piena integrazione sociale degli invalidi e degli handicappati e' istituita la Consulta regionale di cui alla presente legge. 2. La Giunta regionale sottopone all'Ufficio di Presidenza della Consulta, per acquisirne il parere, le proposte di legge, di direttiva e di regolamento, riguardanti le prestazioni sociali e sanitarie nonche' ogni altra attivita' in cui trovano riscontro bisogni espressi dalle categorie degli invalidi ed handicappati e l'organizzazione dei relativi servizi. 3. Nelle stesse materie la Consulta esprime parere o avanza proposta circa le iniziative che la Regione Toscana puo' assumere a livello nazionale, regionale e locale. 4. La Consulta promuove la piu' ampia partecipazione degli invalidi ed handicappati e delle loro Associazioni nell'azione di verifica dell'attuazione delle leggi regionali e dei provvedimenti di particolare rilievo riguardanti le prestazioni e le attivita' di cui al comma 2. 5. E' fatta salva la piena autonomia di iniziativa delle Associazioni che aderiscono alla Consulta, nei confronti della Regione in merito a materie specifiche che investono la sfera di ciascuna categoria".