IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 42 1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 2 magio 1985, n. 42 e' sostituito dal seguente: "2. A questo scopo concede annualmente contributi con i criteri indicati nel successivo art. 4 agli organismi delle associazioni ed enti esistenti in Toscana, ammessi a far parte della Consulta degli invalidi e degli handicappati, costituita ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, e denominata nel seguito della presente legge 'Consulta'".