IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Sostituzione del secondo comma dell'art. 1
             della legge regionale 2 maggio 1985, n. 42
 
   1.  Il  secondo  comma  dell'art.  1 della legge regionale 2 magio
1985, n. 42 e' sostituito dal seguente:
   "2. A questo scopo concede annualmente contributi  con  i  criteri
indicati  nel  successivo art. 4 agli organismi delle associazioni ed
enti esistenti in Toscana, ammessi a far parte della  Consulta  degli
invalidi  e  degli  handicappati,  costituita  ai  sensi  della legge
regionale  9  aprile  1985,  n.  32  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   e   denominata   nel  seguito  della  presente  legge
'Consulta'".