IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            T i t o l o I
                 TIPOLOGIA E CLASSIFICAZONE DEI BENI
               DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE
                               Art. 1.
                           Beni regionali
 
   1.  I  beni di proprieta' della Regione costituiscono il demanio e
il  patrimonio  regionale,  ai  sensi  della  presente  legge  e   in
applicazione dei principi della legge statale.
   2.  Il  regime  giuridico  dei  beni  del demanio e del patrimonio
regionale si applica anche ai diritti reali  della  Regione  su  beni
appartenenti ad altri soggetti.