IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: T i t o l o I TIPOLOGIA E CLASSIFICAZONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE Art. 1. Beni regionali 1. I beni di proprieta' della Regione costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, ai sensi della presente legge e in applicazione dei principi della legge statale. 2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti.