la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  comma  quattro  dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio
1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di  agricoltura,
come  introdotto  dall'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1986,
n. 62, e' cosi' sostituito:
   "4. Per  la  costruzione  e  ricostruzione  di  fabbricati  rurali
inerenti ad alpeggi e mayens al servizio di consorzi di nuglioramento
fondiario,  cooperative agricole, consorterie legalmente costituite e
Comuni nonche' per la  realizzazione  di  strutture  al  servizio  di
consorzi  di  miglioramento  fondiario, consorterie e associazioni di
produttori agricoli legalmente costituite, il contributo e'  concesso
nella  misura  massima  del 75% della spesa ritenuta ammissibile, ivi
comprese le spese per l'acquisizione delle aree fabbricabili".
   2. Il comma cinque dell'art. 6  della  legge  regionale  6  luglio
1984,  n.  30,  come  introdotto dall'art. 2 della legge regionale 12
dicembre 1986, n. 62, e' cosi' sostituito:
   "5. Allo scopo di  salvaguardare  il  patrimonio  edilizio  rurale
esistente,   possono   essere   concesse,   per  la  ricostruzione  e
sistemazione  di  fabbricati  rurali,  anche  ad  uso  abitativo,  le
provvidenze   previste   dall'art.   4,   prescindendo   dall'entita'
dell'azienda  agricola,  qualora   il   richiedente   svolga,   anche
parzialmente, attivita' agricola e sia proprietario da almeno 10 anni
del   fabbricato   interessato  o  ne  sia  venuto  in  possesso  per
successione mortis causa, per  atto  inter  vivos  fra  ascendenti  o
discendenti   in   linea  retta  oppure  per  atto  inter  vivos  fra
collaterali fino al terzo grado diretto ad accentrare in uniche  mani
le proprieta' del fabbricato stesso".