la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma quattro dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotto dall'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, e' cosi' sostituito: "4. Per la costruzione e ricostruzione di fabbricati rurali inerenti ad alpeggi e mayens al servizio di consorzi di nuglioramento fondiario, cooperative agricole, consorterie legalmente costituite e Comuni nonche' per la realizzazione di strutture al servizio di consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, il contributo e' concesso nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, ivi comprese le spese per l'acquisizione delle aree fabbricabili". 2. Il comma cinque dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come introdotto dall'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, e' cosi' sostituito: "5. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale esistente, possono essere concesse, per la ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali, anche ad uso abitativo, le provvidenze previste dall'art. 4, prescindendo dall'entita' dell'azienda agricola, qualora il richiedente svolga, anche parzialmente, attivita' agricola e sia proprietario da almeno 10 anni del fabbricato interessato o ne sia venuto in possesso per successione mortis causa, per atto inter vivos fra ascendenti o discendenti in linea retta oppure per atto inter vivos fra collaterali fino al terzo grado diretto ad accentrare in uniche mani le proprieta' del fabbricato stesso".