(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Con la presente legge la regione Lazio detta norme di prima attuazione dirette a regolamentare le materie di cui all'articolo 3 della legge n. 151 del 10 aprile 1981. 2. Alla definitiva regolamentazione delle materie di cui al precedente comma si provvedera' con legge regionale contestuale o successiva all'applicazione del Piano regionale dei trasporti in corso di elaborazione in base alla legge regionale n. 37 del 6 luglio 1987. 3. Qualora specifiche prescrizioni relative a singoli oggetti che siano contenute nel Piano regionale dei trasporti o nella delibera approvativa del medesimo risultino in contrasto con le corrispondenti disposizioni della presente legge, queste ultime disposizioni si intendono sostituite da quelle recate dal Piano o dalla delibera approvativa.