(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3
                        del 30 gennaio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. Con la presente legge la regione Lazio  detta  norme  di  prima
attuazione  dirette  a regolamentare le materie di cui all'articolo 3
della legge n. 151 del 10 aprile 1981.
   2. Alla  definitiva  regolamentazione  delle  materie  di  cui  al
precedente  comma  si  provvedera'  con legge regionale contestuale o
successiva all'applicazione del  Piano  regionale  dei  trasporti  in
corso di elaborazione in base alla legge regionale n. 37 del 6 luglio
1987.
   3.  Qualora specifiche prescrizioni relative a singoli oggetti che
siano contenute nel Piano regionale dei trasporti  o  nella  delibera
approvativa del medesimo risultino in contrasto con le corrispondenti
disposizioni  della  presente  legge,  queste  ultime disposizioni si
intendono sostituite da quelle recate  dal  Piano  o  dalla  delibera
approvativa.