IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione provvede, in via provvisoria, al riordino dei servizi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, nelle more della riorganizzazione delle strutture regionali, centrali e periferiche, competenti in materia di agricoltura, cui dovra' provvedersi per garantire organicita' ed efficienza all'azione della amministrazione regionale. 2. Con il riordino dei servizi dell'E.R.S.A.L. di cui al precedente comma la Regione intende avviare il processo di adeguamento delle attivita' dell'ente affinche' l'ente stesso, strumento operativo dell'amministrazione regionale, possa, secondo gli indirizzi della programmazione regionale riferiti al settore agricolo, contribuire efficacemente alla promozione ed allo sviluppo dell'economia del Lazio.