IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  provvede,  in  via  provvisoria,  al riordino dei
servizi  dell'Ente  regionale  di   sviluppo   agricolo   nel   Lazio
(E.R.S.A.L.) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 della legge
regionale  3  aprile  1978,  n. 10, nelle more della riorganizzazione
delle strutture regionali,  centrali  e  periferiche,  competenti  in
materia   di   agricoltura,  cui  dovra'  provvedersi  per  garantire
organicita' ed efficienza all'azione della amministrazione regionale.
   2.  Con  il  riordino  dei  servizi  dell'E.R.S.A.L.  di  cui   al
precedente   comma   la   Regione  intende  avviare  il  processo  di
adeguamento  delle  attivita'  dell'ente  affinche'  l'ente   stesso,
strumento  operativo  dell'amministrazione  regionale, possa, secondo
gli indirizzi della  programmazione  regionale  riferiti  al  settore
agricolo,  contribuire efficacemente alla promozione ed allo sviluppo
dell'economia del Lazio.