(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3
                        del 30 gennaio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.    La   Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il  bilancio
per  l'anno  finanziario  1991, e comunque non oltre il 31 marzo 1991
secondo gli stati di previsione e le eventuali  note  di  variazione,
con  le  disposizioni e le modalita' previste nella relativa proposta
di legge all'esame del Consiglio regionale.