(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1991, e comunque non oltre il 31 marzo 1991 secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalita' previste nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale.