IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In favore dei consiglieri regionali in carica, che ne facciano richiesta, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede a stipulare appositi contratti di assicurazione per morte, per invalidita' permanente e per invalidita' temporanea dipendenti da infortunio, per infermita', e per qualsiasi altro rischio connesso allo svolgimento dell'attivita' di consigliere regionale.