IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In favore dei consiglieri regionali in carica, che ne facciano
richiesta, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,  provvede
a  stipulare  appositi  contratti  di  assicurazione  per  morte, per
invalidita' permanente e per  invalidita'  temporanea  dipendenti  da
infortunio,  per  infermita',  e per qualsiasi altro rischio connesso
allo svolgimento dell'attivita' di consigliere regionale.