IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 53, e cosi sostituito: "Art. 1. 1. Ai componenti di commissioni, consulte, comitati ed altri organismi collegiali, comunque denominati, costituiti per svolgere attivita' di studio, ricerca, assistenza tecnica nei confronti dell'amministrazione regionale od operanti in rappresentanza della stessa, nell'interesse di altri enti operanti nell'ambito delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o le cui spese sono comunque a carico della Regione, compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella seguente misura: a) L. 90.000 (novantamila) al Presidente; b) L. 70.000 (settantamila) agli altri componenti. 2. La misura fissata al precedente comma ha decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge. 3. A decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, le misure fissate possono essere rideterminate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. 4. Le rivalutazioni di cui al precedente terzo comma potranno essere determinate per periodi non inferiori ad un anno e dovranno essere calcolate entro il limite dei due terzi delle variazioni intervenute, dopo l'ultima rivalutazione, negli indici relativi all'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. L'aumento eventuale non puo' comunque superare il limite del 10 per cento degli importi vigenti all'atto della nuova determinazione. 6. Qualora le peculiarita' e la rilevanza della materia lo richiedano, e siano chiamati a far parte degli organismi di cui alla presente legge componenti particolarmente qualificati, anche esercenti specifiche attivita' liberoprofessionali, agli stessi, in alternativa al gettone di cui al presente articolo ed ai rimborsi previsti dal successivo articolo 3 della presente legge, potra' essere corrisposto, a norma dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 7, un compenso omnicomprensivo a titolo individuale da determinarsi con il provvedimento di nomina dei componenti la commissione o l'organo collegiale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 2".