IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 1 della  legge  regionale  9  giugno  1975,  n.  60,
integrata  dalla  legge  regionale  15  dicembre  1982, n. 53, e cosi
sostituito:
 
                              "Art. 1.
 
   1. Ai componenti  di  commissioni,  consulte,  comitati  ed  altri
organismi  collegiali,  comunque  denominati, costituiti per svolgere
attivita'  di  studio,  ricerca,  assistenza  tecnica  nei  confronti
dell'amministrazione  regionale  od  operanti in rappresentanza della
stessa, nell'interesse  di  altri  enti  operanti  nell'ambito  delle
funzioni  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, o le cui spese sono comunque a  carico  della  Regione,
compete,  per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative
sedute, un gettone di presenza nella seguente misura:
     a) L. 90.000 (novantamila) al Presidente;
     b) L. 70.000 (settantamila) agli altri componenti.
   2. La misura fissata al precedente  comma  ha  decorrenza  dal  1›
gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
   3. A decorrere dal 1› gennaio del secondo anno successivo a quello
della  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, le misure
fissate possono essere rideterminate con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
   4. Le rivalutazioni di cui  al  precedente  terzo  comma  potranno
essere  determinate  per  periodi non inferiori ad un anno e dovranno
essere calcolate entro il  limite  dei  due  terzi  delle  variazioni
intervenute,  dopo  l'ultima  rivalutazione,  negli  indici  relativi
all'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959,
n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.
   5. L'aumento eventuale non puo' comunque superare il limite del 10
per cento degli importi vigenti all'atto della nuova determinazione.
   6. Qualora  le  peculiarita'  e  la  rilevanza  della  materia  lo
richiedano,  e siano chiamati a far parte degli organismi di cui alla
presente  legge   componenti   particolarmente   qualificati,   anche
esercenti  specifiche  attivita' liberoprofessionali, agli stessi, in
alternativa al gettone di cui al presente  articolo  ed  ai  rimborsi
previsti  dal  successivo  articolo  3  della  presente legge, potra'
essere corrisposto, a norma dell'articolo 2 della legge  regionale  9
gennaio  1987, n. 7, un compenso omnicomprensivo a titolo individuale
da determinarsi con il provvedimento  di  nomina  dei  componenti  la
commissione o l'organo collegiale, nel rispetto delle prescrizioni di
cui al successivo articolo 2".