IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, e' cosi' sostituito: "Art. 1. - 1. La diaria per i consiglieri regionali istituita con la legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, a fronte delle spese sostenute per il complesso delle attivita' inerenti l'esercizio del mandato a partire dal mese di gennaio 1991 e' fissata in L. 50.000 giornaliere. Tale diaria e' composta in misura pari all'ammontare di 18 presenze per ogni mese".