IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  1  della  legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, e'
cosi' sostituito:
   "Art. 1. - 1. La diaria per i consiglieri regionali istituita  con
la  legge  regionale  5  aprile  1988,  n.  19,  a fronte delle spese
sostenute per il complesso delle attivita' inerenti  l'esercizio  del
mandato  a  partire  dal mese di gennaio 1991 e' fissata in L. 50.000
giornaliere. Tale diaria e' composta in misura pari all'ammontare  di
18 presenze per ogni mese".