IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  1  della  legge  regionale  5 marzo 1990, n. 24 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 1. -  1.  Al  secondo  comma  dell'articolo  1  della  legge
regionale 5 aprile 1988, n. 20 e' aggiunto il seguente terzo comma:
   '3.  E'  consentito  l'esercizio  delle  attivita'  di  assistente
domicilare  e  dei  servizi  tutelari  a  coloro   che   sono   privi
dell'attestato fino al 30 ottobre 1991'".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 21 marzo 1991
 
                                GIGLI
 
   Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 15 marzo
1991.