IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'articolo 23 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 1. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: "Strutture ed organizzazione regionale" e' sostituito dal seguente: "2. Venti posti della dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale prevista dall'articolo 24, secondo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, non saranno coperti con le procedure fissate dall'articolo 25 della stessa legge, ma con le seguenti modalita': a) quindici posti, mediante concorso interno; b) cinque posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami nel rispetto della normativa vigente in materia.".