IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Modificazione dell'articolo 23
             della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36
 
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  23 della legge regionale 11
aprile  1985,  n.  36,  concernente:  "Strutture  ed   organizzazione
regionale" e' sostituito dal seguente:
   "2.  Venti  posti della dotazione organica della seconda qualifica
funzionale dirigenziale prevista  dall'articolo  24,  secondo  comma,
della  legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, non saranno coperti con
le procedure fissate dall'articolo 25 della stessa legge, ma  con  le
seguenti modalita':
     a) quindici posti, mediante concorso interno;
     b)  cinque  posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami
nel rispetto della normativa vigente in materia.".