IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre, ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalita' di organizzazione nell'interesse degli operatori economici, delle imprese artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l'incremento della produzione regionale favorendo e assumendo opportune iniziative. 2. La Regione, altresi, valorizza ed incentiva i prodotti dell'artigianato del Lazio, concorre all'attuazione di iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, nonche' favorisce direttamente o in concorso con altri enti pubblici e privati l'offerta dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.