IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni  in
materia  di  regolamentazione  e  promozione  di  fiere,  mostre,  ed
esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni
fieristiche,   assicura   idonee    modalita'    di    organizzazione
nell'interesse  degli  operatori economici, delle imprese artigiane e
dei  consumatori  e  promuove  la  diffusione  e  l'incremento  della
produzione regionale favorendo e assumendo opportune iniziative.
   2.  La  Regione,  altresi,  valorizza  ed  incentiva  i   prodotti
dell'artigianato  del  Lazio,  concorre  all'attuazione di iniziative
finalizzate al ripristino,  alla  conservazione,  alla  tutela,  allo
sviluppo   ed  alla  qualificazione  delle  categorie  merceologiche,
culturali, tecnologiche ed organizzative  proprie  delle  lavorazioni
artigiane,  nonche'  favorisce  direttamente  o in concorso con altri
enti  pubblici  e  privati  l'offerta  dei  prodotti  e  dei  servizi
artigiani sul mercato.