IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  segreteria  del  comitato  permanente  dei poteri locali e
regionali per l'Unione europea di  cui  all'articolo  6  della  legge
regionale  10  dicembre  1986,  n. 52, concernente: "Iniziative della
Regione e degli  enti  locali  per  l'Unione  europea"  e'  struttura
regionale  di  primo grado dotata di autonomia funzionale ai sensi di
quanto  previsto  dal  quarto  comma  dell'articolo  2  della   legge
regionale   11   aprile   1985,   n.   36,   recante:  "Strutture  ed
organizzazione regionale".
   2. E'  conseguentemente  integrata  la  elencazione  degli  uffici
autonomi  del  Consiglio regionale istituiti dalla legge regionale 11
aprile 1985, n. 36, tabella A:
   "3. Ufficio autonomo segreteria del comitato permanente dei poteri
locali e regionali per l'Unione europea.
   Cura  l'attivita'  istruttoria per la definizione delle iniziative
da sottoporre al comitato permanente dei poteri locali e regionali, i
rapporti con gli enti locali in fase  di  proposta  e  di  attuazione
dell'iniziativa,  i  collegamenti  con  la  Giunta  regionale per gli
adempimenti di legge.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 10 aprile 1991
 
                                GIGLI
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 28  marzo
1991.