IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  2 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 35, e' cosi
sostituito:
   "Art.  2.  (Soccorso  sanitario  a   mezzo   aeromobili).   -   1.
L'organizzazione   del   servizio  di  soccorso  aereo  sanitario  di
emergenza rientra, ai sensi degli articoli 5, 10  e  11  della  legge
regionale  27  dicembre  1979,  n.  101,  nel  quadro  generale della
programmazione sanitaria regionale.
   2. La Giunta regionale e' autorizzata anche in assenza  del  piano
sulla  emergenza  di  cui al precedente comma, sentita la commissione
consiliare permanente per la sanita',  ad  indire  una  gara  con  le
modalita' previste dalla legislazione vigente".