IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Alla copertura del 30 per cento dei  posti  di  VIII  qualifica
funzionale  vacanti  alla  data  del  1›  dicembre  1990, si provvede
attraverso  l'inquadramento,  previo  accertamento  della   idoneita'
professionale,   del   personale  del  ruolo  degli  uffici  e  della
formazione professionale della Regione Lazio,  inquadrato  nella  VII
qualifica funzionale in possesso dei seguenti requisiti:
     a)   che   sia   stato   inserito   nella  graduatoria  prevista
dall'articolo 26-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  e
dell'articolo 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, o che sia
stato  assunto  a  norma delle leggi regionali, 7 marzo 1983, n. 13 e
dell'articolo 8 della legge regionale n. 50/1983;
     b) che sia in possesso, alla predetta data del 1› dicembre  1990
di  una  anzianita'  di servizio nella VII qualifica di almeno cinque
anni;
     c)  che  alla  data  di  inserimento  nella  graduatoria  o   di
assunzione era in possesso di diploma di laurea;
     d)  che  non  abbia a nessun titolo conseguito presso la Regione
passaggi di livello o di qualifica.
   2. La prova di idoneita', che viene  effettuata  da  una  apposita
commissione  costituita  ai  sensi  del  successivo  terzo  comma, e'
attinente  ad  uno  dei  profili  professionali  di  cui  alla  legge
regionale  5  maggio  1990,  n.  41  e  si basa sull'esame dei titoli
professionali e di servizio e su un colloquio.
   3. La commissione d'esame  e'  composta  da  un  dirigente  di  II
qualifica funzionale dirigenziale che la presiede, e da due dirigenti
di  I  qualifica  funzionale  dirigenziale  di cui uno in possesso di
titolo di studio attinente all'area entro la  quale  e'  iscritto  il
profilo al quale si riferisce la prova.
   4.  Svolge  le  funzioni  di  segretario  un  funzionario  di VIII
qualifica funzionale.
   5. Le prove devono essere espletate  entro  quarantacinque  giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge e, comunque,
l'inquadramento decorre sia agli effetti giuridici che economici dal
1› dicembre 1990.