(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 80 del 5 luglio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione del comitato e delle sue sezioni 1. Il comitato regionale di controllo, istituito ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione e dell'articolo 61 dello Statuto regionale, ha sede nel comune capoluogo di regione. 2. Il comitato e' articolato in sezioni per territorio corrispondente alle province. La sezione ha sede nel comune capoluogo di provincia. 3. Il comitato regionale e le sue sezioni sono costituiti con decreto del presidente della Giunta regionale che nomina i componenti e ne dispone la seduta d'insediamento.