(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 80
                         del 5 luglio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Istituzione del comitato e delle sue sezioni
 
   1.   Il  comitato  regionale  di  controllo,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 130 della Costituzione e dell'articolo 61 dello Statuto
regionale, ha sede nel comune capoluogo di regione.
   2.  Il  comitato  e'  articolato   in   sezioni   per   territorio
corrispondente alle province. La sezione ha sede nel comune capoluogo
di provincia.
   3.  Il  comitato  regionale  e  le sue sezioni sono costituiti con
decreto del presidente della Giunta regionale che nomina i componenti
e ne dispone la seduta d'insediamento.