(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 34 del 10 luglio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, e' cosi' sostituito: "1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie: a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale; b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica; c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie; d) armi per la caccia e loro uso; e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento anti-incendio; f) tecniche di produzione della selvaggina. 2. Il programma delle materie di cui al comma 1 e l'articolazione delle conseguenti prove e' approvato dalla Giunta regionale. 3. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare alle Associazioni venatorie ed ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, individuate dalla Giunta medesima, contributi fino al 25 per cento della spesa sostenuta nello svolgimento dell'attivita' formativa finalizzata al conseguimento dell'abilitazione e ritenuta ammissibile. 4. Le Associazioni presentano al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno le domande di contributo corredate dalla documentazione attestante lo svolgimento delle attivita' con l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e del personale utilizzato, i criteri formativi e le spese sostenute con riferimento all'anno precedente".