(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 34
                         del 10 luglio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, e' cosi'
sostituito:
   "1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio
il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:
     a)  legislazione  venatoria  e  di   tutela   e   valorizzazione
ambientale;
     b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
     c)  tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture
agrarie;
     d) armi per la caccia e loro uso;
     e) principi elementari di protezione  civile,  pronto  soccorso,
intervento anti-incendio;
     f) tecniche di produzione della selvaggina.
   2.  Il programma delle materie di cui al comma 1 e l'articolazione
delle conseguenti prove e' approvato dalla Giunta regionale.
   3. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare alle Associazioni
venatorie ed ambientaliste  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale  e regionale, individuate dalla Giunta medesima, contributi
fino  al  25  per  cento  della  spesa  sostenuta  nello  svolgimento
dell'attivita'     formativa     finalizzata     al     conseguimento
dell'abilitazione e ritenuta ammissibile.
   4. Le Associazioni presentano al Presidente della Giunta regionale
entro il  31  gennaio  di  ciascun  anno  le  domande  di  contributo
corredate   dalla  documentazione  attestante  lo  svolgimento  delle
attivita' con l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e del
personale utilizzato, i criteri formativi e le  spese  sostenute  con
riferimento all'anno precedente".