IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   A norma dell'art. 9, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21  dicembre  1990,  n.  398,  la misura dell'addizionale
regioanle  all'imposta  di  consumo  sul  gas   metano   usato   come
combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali
ed artigiane di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102,
e' determinata in L. 50 al metro cubo di gas erogato.
   E'  parimenti determinata in L. 50 al metro cubo di gas erogato la
misura dell'imposta sostitutiva  dell'addizionale  di  cui  al  comma
precedente per le utenze esenti, a norma delle leggi statali vigenti.