IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A norma dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1990, n. 398, la misura dell'addizionale regioanle all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, e' determinata in L. 50 al metro cubo di gas erogato. E' parimenti determinata in L. 50 al metro cubo di gas erogato la misura dell'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al comma precedente per le utenze esenti, a norma delle leggi statali vigenti.