IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Criteri ed ambiti di applicazione
 
   1.  In attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990
n. 241 e nel perseguimento dei fini di economicita', di  efficacia  e
di  pubblicita'  cui  deve  ispirarsi  l'attivita' amministrativa, la
Regione  stabilisce  norme  generali  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
   2.   Le   norme  della  presente  legge  saranno  applicate  dalla
amministrazione regionale  e  dagli  enti  strumentali  o,  comunque,
dipendenti dalla Regione.
   3.  Entro  un  anno dall'entrata in vigore della presente legge il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta,  approva  uno  o  piu'
regolamenti  nei  quali sono disciplinati in modo particolareggiato i
sengoli tipi di procedimento amministrativo, indicando per ognuno  il
termine  finale per la emissione dell'atto conclusivo, che non potra'
superare quello stabilito nel successivo articolo 2.
   4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al  comma  3,
saranno   applicate  le  disposizioni  della  presente  legge  e  gli
specifici termini eventualmente previsti nelle leggi disciplinanti  i
singoli procedimenti.