IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Criteri ed ambiti di applicazione 1. In attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel perseguimento dei fini di economicita', di efficacia e di pubblicita' cui deve ispirarsi l'attivita' amministrativa, la Regione stabilisce norme generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 2. Le norme della presente legge saranno applicate dalla amministrazione regionale e dagli enti strumentali o, comunque, dipendenti dalla Regione. 3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva uno o piu' regolamenti nei quali sono disciplinati in modo particolareggiato i sengoli tipi di procedimento amministrativo, indicando per ognuno il termine finale per la emissione dell'atto conclusivo, che non potra' superare quello stabilito nel successivo articolo 2. 4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, saranno applicate le disposizioni della presente legge e gli specifici termini eventualmente previsti nelle leggi disciplinanti i singoli procedimenti.