IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'adeguamento della normativa sull'inquadramento del personale regionale alle disposizioni di cui al D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 37, l'art. 86 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, viene integrato come segue: "Al dipendente inquadrato nella 1a e 2a qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore all'8 settembre 1974 che abbia compiuto il 65 anno di eta' senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, e' consentito di rimanere in servizio, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo del servizio utile, valutato ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, e comunque non oltre il 70 anno di eta'".