IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per l'adeguamento della normativa sull'inquadramento del personale
regionale alle disposizioni di cui al D.L. 27 dicembre 1989, n.  413,
convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 37, l'art.
86  della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, viene integrato come
segue:
   "Al dipendente inquadrato nella 1a e  2a  qualifica  dirigenziale,
assunto  in data anteriore all'8 settembre 1974 che abbia compiuto il
65› anno di eta' senza aver raggiunto  i  40  anni  di  servizio,  e'
consentito di rimanere in servizio, a domanda, sino al raggiungimento
del  limite  massimo  del servizio utile, valutato ai sensi dell'art.
10, sesto comma, del D.L. 6 novembre 1989, n. 357,  convertito  nella
legge  27  dicembre 1989, n. 417, e comunque non oltre il 70› anno di
eta'".