L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni, sono disciplinati in conformita' della presente legge, in armonia con i principi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni.