L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Lo  stato  giuridico ed il trattamento economico del personale
dell'Amministrazione  regionale  di  cui  all'art.  1   della   legge
regionale  15  giugno  1988,  n. 11, e successive modificazioni, sono
disciplinati in conformita' della presente legge, in  armonia  con  i
principi   della   legge   29   marzo   1983,  n.  93,  e  successive
modificazioni.