la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 1 dell'art. 16 (Presidente) della legge  regionale  13
maggio  1977,  n.  19  (istituzione  dell'Ente  regionale di sviluppo
agricolo), e' sostituito dal seguente:
   "Il Presidente dell'Ente e' eletto dal Consiglio regionale".