IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Costituzione delle Commissioni di collaudo 1. Le Commissioni provinciali di collaudo degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono costituite come segue: a) da un rappresentante della regione Piemonte in servizio presso l'Assessorato competente; b) da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio; c) da un rappresentante dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.