IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Costituzione delle Commissioni di collaudo
 
   1. Le  Commissioni  provinciali  di  collaudo  degli  impianti  di
distribuzione  automatica  di  carburanti per uso di autotrazione, di
cui all'art. 24  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
ottobre 1971, n. 1269, sono nominate con decreto del Presidente della
Giunta regionale e sono costituite come segue:
     a)  da  un  rappresentante  della  regione  Piemonte in servizio
presso l'Assessorato competente;
     b) da un rappresentante del Comando provinciale dei  Vigili  del
fuoco competente per territorio;
     c)  da  un  rappresentante dell'Ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione competente per territorio.