IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma II,
della  legge  regionale  6  maggio  1991,  n.  15,  "Fondo   per   il
finanziamento  di progetti immediatamente eseguibili" le condizioni e
le modalita' di accesso e di erogazione dei finanziamenti per  l'anno
1991.