IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge regionale 6 maggio 1991, n. 15, "Fondo per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili" le condizioni e le modalita' di accesso e di erogazione dei finanziamenti per l'anno 1991.