(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 22 del 21 maggio 1991) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' dei servizi sociali 1. I servizi sociali attuano interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere della popolazione, al pieno sviluppo della personalita' nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, nonche' al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita. 2. Concorrono all'attuazione dei servizi sociali, la Provincia, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza. 3. I servizi sociali perseguono in particolare: a) la prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno o di emarginazione nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri sociali esistenti nel territorio; b) il sostentamento della famiglia nell'adempimento dei compiti relativi; c) la protezione della maternita', dell'infanzia, della gioventu', degli anziani, degli inabili e delle persone in difficolta' o esposte a rischio; d) il superamento della logica dell'assistenza per categorie mediante l'attuazione di interventi uguali a parita' di bisogni e interventi differenziati in rapporto alla specificita' dei casi; e) la promozione della piu' ampia aggregazione della collettivita', atta ad individuare, prevenire e rimuovere le cause generatrici del disagio. 4. Gli interventi dei servizi sociali sono mirati al mantenimento, all'inserimento e al reinserimento degli utenti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa. Essi si integrano con quelli dei servizi educativi, formativi, scolastici, giudiziari e sanitari.