(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Trentino - Alto Adige n. 22 del 21 maggio 1991)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Finalita' dei servizi sociali
 
   1. I servizi sociali attuano interventi mirati alla promozione, al
mantenimento  e al recupero del benessere della popolazione, al pieno
sviluppo della personalita'  nell'ambito  dei  rapporti  familiari  e
sociali, nonche' al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della
vita.
   2.  Concorrono all'attuazione dei servizi sociali, la Provincia, i
comuni e  loro  consorzi,  le  istituzioni  pubbliche  e  private  di
assistenza e beneficenza.
   3. I servizi sociali perseguono in particolare:
     a)  la  prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno o
di emarginazione nel quadro di una politica generale volta a superare
gli squilibri sociali esistenti nel territorio;
     b) il sostentamento della famiglia nell'adempimento dei  compiti
relativi;
     c)   la   protezione   della  maternita',  dell'infanzia,  della
gioventu',  degli  anziani,  degli  inabili  e   delle   persone   in
difficolta' o esposte a rischio;
     d)  il  superamento  della  logica dell'assistenza per categorie
mediante l'attuazione di interventi uguali a  parita'  di  bisogni  e
interventi differenziati in rapporto alla specificita' dei casi;
     e)   la   promozione   della   piu'   ampia  aggregazione  della
collettivita', atta ad individuare, prevenire e  rimuovere  le  cause
generatrici del disagio.
   4. Gli interventi dei servizi sociali sono mirati al mantenimento,
all'inserimento e al reinserimento degli utenti nella vita familiare,
sociale,  scolastica  e  lavorativa. Essi si integrano con quelli dei
servizi educativi, formativi, scolastici, giudiziari e sanitari.