la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  comma  3 dell'articolo 11 della legge provinciale 24
ottobre 1978, n. 68, e' aggiunto il seguente comma 4:
   "4. L'obbligo di adottare il piano di cui al comma  1,  spetta  ai
comuni con oltre tremila abitanti".