la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Il  comma  5  dell'articolo 4 della legge provinciale 20 marzo
1991, n. 7, e' cosi' sostituito:
   "5. La Giunta provinciale determina le indennita'  spettanti  agli
amministratori delle comunita' comprensoriali, entro i limiti massimi
di  quelli  spettanti  agli  amministratori di comuni con popolazione
corrispondente".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 17 giugno 1991
 
                             DURNWALDER
 
Visto: p. Il commissario del Governo per la Provincia: Pappalardo