la seguente legge: Articolo unico 1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e' cosi' sostituito: "5. La Giunta provinciale determina le indennita' spettanti agli amministratori delle comunita' comprensoriali, entro i limiti massimi di quelli spettanti agli amministratori di comuni con popolazione corrispondente". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 17 giugno 1991 DURNWALDER Visto: p. Il commissario del Governo per la Provincia: Pappalardo