la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
 
   1.  La  presente  legge  si  propone  il  fine di conservare negli
ecosistemi vegetali i benefici derivanti  dalla  presenza  di  funghi
spontanei e di contenere nei relativi ambiti territoriali gli effetti
negativi  conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, nel rispetto
dei diritti dei proprietari dei terreni.