la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Norma transitoria
 
   1.  Gli  enti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/81 che
intendono beneficiare  dei  contributi  previsti  dall'art.  4  della
stessa   legge  regionale  per  il  piano  biennale  1992/93,  devono
presentare alla giunta regionale i  propri  programmi  di  intervento
entro il 31 ottobre 1991.