la seguente legge: Art. 1. Norma transitoria 1. Gli enti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/81 che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 4 della stessa legge regionale per il piano biennale 1992/93, devono presentare alla giunta regionale i propri programmi di intervento entro il 31 ottobre 1991.