la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale della giunta regionale e' ridotto di numero settanta unita' nella VI qualifica funzionale. Dalla stessa data aumenta il contingente organico della IV qualifica funzionale di numero settanta unita'. 2. Fino a numero dieci posti del contingente di numero settanta posti di cui al precedente primo comma, possono essere coperti con la nomina degli idonei dell'ultimo concorso pubblico bandito per l'assunzione di personale di qualifica funzionale IV a tempo parziale di figura professionale "Centralinista".