la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
l'organico  del personale della giunta regionale e' ridotto di numero
settanta unita' nella VI  qualifica  funzionale.  Dalla  stessa  data
aumenta  il  contingente  organico  della  IV qualifica funzionale di
numero settanta unita'.
   2. Fino a numero dieci posti del contingente  di  numero  settanta
posti di cui al precedente primo comma, possono essere coperti con la
nomina   degli  idonei  dell'ultimo  concorso  pubblico  bandito  per
l'assunzione di personale di qualifica funzionale IV a tempo parziale
di figura professionale "Centralinista".