la seguente legge: Art. 1. Prestiti di conduzione - Norma finanziaria 1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1991, l'anticipazione regionale di lire 4.200 milioni per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. d), della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6, concernente "Miglioramenti della efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale - riordino delle procedure amministrative". 2. L'anticipazione di cui al precedente comma e' a valere sui finanziamenti statali vincolati al settore agricoltura, previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405, tabella B, "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione", ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Al finanziamento dell'onere di lire 4.200 milioni, per il 1991, di cui al precedente primo comma, si fa fronte mediante impiego, per pari importo, del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1991 al capitolo 5.2.2.2.958. 4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1991, titolo 3, categoria 4, e' istituito, per memoria, il capitolo 3.4.3253 "Recupero delle somme anticipate per il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole". 5. Nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1991 - parte II, ambito 3, settore 2, obiettivo 1, e' istituito il capitolo 3.2.1.2.3253 "Anticipazioni delle spese per il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole", con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.200 milioni.