la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Prestiti di conduzione - Norma finanziaria
 
  1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1991, l'anticipazione
regionale di lire 4.200 milioni per la concessione del  concorso  nel
pagamento  degli  interessi  sui  prestiti  di  conduzione,  ai sensi
dell'art. 2, primo comma, lett. d), della  legge  regionale  7  marzo
1991,  n. 6, concernente "Miglioramenti della efficienza del comparto
agricolo  e  zootecnico  regionale   -   riordino   delle   procedure
amministrative".
   2.  L'anticipazione  di  cui  al  precedente comma e' a valere sui
finanziamenti statali  vincolati  al  settore  agricoltura,  previsti
dalla  legge  29  dicembre  1990,  n.  405,  tabella  B,  "Interventi
programmatici in  agricoltura  e  nel  settore  della  forestazione",
ministero dell'agricoltura e delle foreste.
   3. Al finanziamento dell'onere di lire 4.200 milioni, per il 1991,
di  cui al precedente primo comma, si fa fronte mediante impiego, per
pari importo, del "Fondo globale per il finanziamento delle spese  di
investimento  derivanti  da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto
nello stato di previsione delle spese  di  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 1991 al capitolo 5.2.2.2.958.
   4.  Nello  stato  di  previsione  delle  entrate  del bilancio per
l'esercizio finanziario 1991, titolo 3, categoria  4,  e'  istituito,
per  memoria,  il  capitolo 3.4.3253 "Recupero delle somme anticipate
per il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a
favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole".
   5.  Nello  stato  di  previsione  delle  spese  di  bilancio   per
l'esercizio  finanziario  1991  -  parte  II,  ambito  3,  settore 2,
obiettivo 1, e' istituito  il  capitolo  3.2.1.2.3253  "Anticipazioni
delle   spese  per  il  concorso  negli  interessi  sui  prestiti  di
conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di  cooperative
agricole",  con  la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di
lire 4.200 milioni.