la seguente legge: Articolo unico 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale del 22 giugno 1990, n. 119, concernente il prelevamento della somma di lire 1.062.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore dei capitoli 04024 (per L. 532.000.000), 04033 (per L. 150.000.000), 04034 (per L. 50.000.000), 04037 (per L. 250.000.000), 04038 (per L. 80.000.000), relativi a spese di funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale - dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 18 luglio 1991 FLORIS