la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  27,  ultimo  comma,
della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e' convalidato il decreto
del  presidente  della  giunta  regionale del 22 giugno 1990, n. 119,
concernente il prelevamento della somma  di  lire  1.062.000.000  dal
fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore dei
capitoli  04024  (per  L.  532.000.000),  04033 (per L. 150.000.000),
04034 (per L.  50.000.000), 04037 (per L. 250.000.000), 04038 (per L.
80.000.000), relativi a spese di funzionamento degli uffici  centrali
e   periferici   dell'amministrazione  regionale  -  dello  stato  di
previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed
urbanistica.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 18 luglio 1991
 
                               FLORIS