la seguente legge: Articolo unico 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 recante: "Norme in materia di bilancio e di contabilita' della Regione", e' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale del 26 novembre 1990, n. 172, concernente il prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 01007 relativo a: "Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza e per il cerimoniale, anche in occasione di manifestazioni di iniziative di terzi; spese inerenti lo svolgimento delle sedute della giunta" dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 18 luglio 1991 FLORIS