la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Contributi alle amministrazioni provinciali
 
   1.  Per  l'esercizio  delle funzioni in materia turistica delegate
alle Province ai sensi della vigente normativa  regionale,  oltre  ai
proventi   di  qualsiasi  natura  gia'  disciplinati  dagli  appositi
articoli di detta normativa, sono riconosciuti  alle  amministrazioni
provinciali ulteriori contributi.
   2.  I  contributi  sono assegnati dalla Giunta regionale e tengono
conto del costo del personale previsto nella  tabella  allegata  alla
presente  legge,  ai  sensi  dell'articolo 2, della consistenza delle
singole funzioni delegate  e  dell'ammontare  dei  proventi  previsti
dalla previgente normativa.