la seguente legge: Art. 1. Contributi alle amministrazioni provinciali 1. Per l'esercizio delle funzioni in materia turistica delegate alle Province ai sensi della vigente normativa regionale, oltre ai proventi di qualsiasi natura gia' disciplinati dagli appositi articoli di detta normativa, sono riconosciuti alle amministrazioni provinciali ulteriori contributi. 2. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale e tengono conto del costo del personale previsto nella tabella allegata alla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, della consistenza delle singole funzioni delegate e dell'ammontare dei proventi previsti dalla previgente normativa.