(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte
                      n. 30 del 24 luglio 1991)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
   1.  La  Regione  esercita,  nell'ambito del proprio territorio, il
controllo sugli atti dei comuni,  delle  province,  ivi  compresa  la
Citta'  Metropolitana di Torino, delle Unita' socio sanitarie locali,
dei consorzi, delle unioni di comuni e delle comunita' montane.
   2. La Regione esercita  inoltre  il  controllo  sugli  atti  degli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico di diritto
pubblico, di  cui  all'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.
   3.  La  Regione  esercita  altresi'  il controllo sugli atti delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri  enti
locali.
   4.  Il  controllo  e'  esercitato, nelle forme e nei modi indicati
dalla  presente  legge,  dall'organo  regionale  istituito  a   norma
dell'art. 2.
   5.  All'organo  predetto puo' essere attribuito il controllo sugli
atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione.