(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 30 del 24 luglio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti dei comuni, delle province, ivi compresa la Citta' Metropolitana di Torino, delle Unita' socio sanitarie locali, dei consorzi, delle unioni di comuni e delle comunita' montane. 2. La Regione esercita inoltre il controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. 3. La Regione esercita altresi' il controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti locali. 4. Il controllo e' esercitato, nelle forme e nei modi indicati dalla presente legge, dall'organo regionale istituito a norma dell'art. 2. 5. All'organo predetto puo' essere attribuito il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione.