la seguente legge: Art. 1. Norma transitoria concernente la disciplina delle riserve degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore di soggetti sfrattati 1. Qualora non siano reperibili alloggi sufficienti a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari nei confronti dei quali siano in corso provvedimenti esecutivi di sfratto, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, possono richiedere di riservare, a favore dei nuclei suddetti, una quota percentuale anche in misura eccedente il 25% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 della citata legge regionale n. 64/84, che verranno assegnati nel corso dell'anno nell'ambito territoriale di competenza. 2. La proposta di riserva alloggi, assunta con provvedimento motivato dalla Giunta municipale, e' trasmessa alla Giunta regionale per l'autorizzazione di competenza. I comuni autorizzati debbono, annualmente, comunicare alla Giunta regionale le assegnazioni effettuate. 3. Sono altresi' assimilati alle condizioni dei nuclei familiari di cui al comma uno, i soggetti indicati all'art. 11, comma uno, punto 6), lettere a) e b), della legge regionale n. 64/84. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i provvedimenti esecutivi di sfratto causati da morosita' del conduttore o da gravi inadempienze contrattuali. 5. La deroga di cui al comma uno ha efficacia per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.