la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Norma transitoria concernente la disciplina delle riserve degli
                               alloggi
  di edilizia residenziale pubblica in favore di soggetti sfrattati
 
   1.  Qualora  non siano reperibili alloggi sufficienti a soddisfare
il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari nei confronti dei  quali
siano  in  corso  provvedimenti  esecutivi  di  sfratto, i comuni, in
deroga a quanto  previsto  dall'art.  15  della  legge  regionale  10
dicembre  1984,  n. 64, possono richiedere di riservare, a favore dei
nuclei suddetti, una quota percentuale anche in misura  eccedente  il
25% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1
della  citata  legge  regionale  n. 64/84, che verranno assegnati nel
corso dell'anno nell'ambito territoriale di competenza.
   2. La proposta  di  riserva  alloggi,  assunta  con  provvedimento
motivato  dalla Giunta municipale, e' trasmessa alla Giunta regionale
per l'autorizzazione di competenza.  I  comuni  autorizzati  debbono,
annualmente,   comunicare   alla  Giunta  regionale  le  assegnazioni
effettuate.
   3. Sono altresi' assimilati alle condizioni dei  nuclei  familiari
di  cui  al  comma  uno,  i soggetti indicati all'art. 11, comma uno,
punto 6), lettere a) e b), della legge regionale n. 64/84.
   4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si  applicano
per  i  provvedimenti  esecutivi  di sfratto causati da morosita' del
conduttore o da gravi inadempienze contrattuali.
   5. La deroga di cui al comma uno ha efficacia per la durata di due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.