la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  3  della  legge  regionale  12 novembre 1986, n. 46,
istitutiva della Commissione regionale  per  la  realizzazione  delle
pari opportunita' fra uomo e donna, e' aggiunto il seguente comma:
   "Della  Commissione fanno altresi' parte tre rappresentanti desig-
nate dalle Confederazioni sindacali regionali".