la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46, istitutiva della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' fra uomo e donna, e' aggiunto il seguente comma: "Della Commissione fanno altresi' parte tre rappresentanti desig- nate dalle Confederazioni sindacali regionali".