la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 22  marzo  1990,  n.
12, dopo la lettera n) e' inserita la seguente lettera:
    "o) riserva naturale speciale della Bessa".
   Al  medesimo  articolo e comma, dopo la lettera n1) e' inserita la
seguente lettera:
     o1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'art. 1  della  legge
regionale 25 marzo 1985, n. 24".
   2. Il comma 3, dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n.
12, e' abrogato e sostituito dal seguente:
   "3.  E'  istituito  l'Ente  di  gestione  della  riserva  naturale
speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza, Ente di diritto pubblico,
a cui sono affidati i compiti di direzione ed  amministrazione  della
riserva  naturale  speciale  del  Parco Burcina-Felice Piacenza. Fino
alla data di insediamento degli organi dell'Ente di cui  al  presente
comma  le funzioni gestionali della riserva sono esercitate in delega
dal comune di Biella a norma dell'art. 5  della  legge  regionale  24
aprile  1980,  n.  29, cosi' come modificata dalla legge regionale 28
marzo 1985, n. 27".