la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, dopo la lettera n) e' inserita la seguente lettera: "o) riserva naturale speciale della Bessa". Al medesimo articolo e comma, dopo la lettera n1) e' inserita la seguente lettera: o1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 24". 2. Il comma 3, dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' abrogato e sostituito dal seguente: "3. E' istituito l'Ente di gestione della riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione ed amministrazione della riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza. Fino alla data di insediamento degli organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali della riserva sono esercitate in delega dal comune di Biella a norma dell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, cosi' come modificata dalla legge regionale 28 marzo 1985, n. 27".