la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Alla legge regionale 25 gennaio  1988,  n.  6,  in  materia  di
collaborazioni esterne, modificata ed integrata dalla legge regionale
2   agosto  1988,  n.  42,  sono  apportate  le  modificazioni  e  le
soppressioni  specificate  nei  successivi  articoli  della  presente
legge.