la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ad integrazione della legge regionale 29 aprile  1991,  n.  20,
sono  approvati  gli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno
finanziario 1990 dei seguenti Enti di diritto pubblico e Aziende  che
gestiscono Parchi o riserve naturali regionali:
     a) Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.);
     b) riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfre';
 
     c) Parco naturale dell'Alpe Veglia.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 6 agosto 1991
 
                               VETRINO
 
  La  presente legge verra' anche pubblicata, con tutti gli allegati,
in un supplemento speciale al  Bollettino  ufficiale  n.  35  del  28
agosto 1991.