IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al testo unico delle leggi sul personale, approvato con legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: All'art. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2. Al personale che per effetto del disposto del primo comma debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' e non abbia raggiunto l'anzianita' contributiva richiesta per ottenere il minimo della pensione, e' consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite minimo e comunque non oltre il settantesimo anno di eta', sempreche' non abbia ottenuto la liquidazione di una pensione diretta a carico dell'INPS o maturato l'anzianita' contributiva per ottenerla. 3. L'anzianita' contributiva da prendere in considerazione, insieme con quella connessa al servizio effettivo prestato presso la Regione Toscana, al fine di consentire la permanenza in servizio prevista dal comma precedente, deve intendersi comprensiva di tutti i servizi e periodi riscattati nonche' di quelli computabili e ricongiungibili per il trattamento di quiescenza risultante da atti formali ovvero da comunicazioni scritte degli enti previdenziali o dell'amministrazione statale di provenienza. 4. Le richieste di permanenza in servizio di cui al secondo comma devono essere prodotte, a pena di decadenza, non oltre l'ultimo giorno dell'ottavo mese precedente quello di compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".