IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al testo unico delle leggi  sul  personale,  approvato  con  legge
regionale   21  agosto  1989,  n.  51,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   All'art. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   "2. Al personale che per effetto  del  disposto  del  primo  comma
debba  essere  collocato  a riposo per raggiunti limiti di eta' e non
abbia raggiunto l'anzianita' contributiva richiesta per  ottenere  il
minimo   della  pensione,  e'  consentito  rimanere  in  servizio  su
richiesta fino al raggiungimento del limite  minimo  e  comunque  non
oltre  il settantesimo anno di eta', sempreche' non abbia ottenuto la
liquidazione di una pensione diretta a carico  dell'INPS  o  maturato
l'anzianita' contributiva per ottenerla.
   3.   L'anzianita'  contributiva  da  prendere  in  considerazione,
insieme con quella connessa al servizio effettivo prestato presso  la
Regione  Toscana,  al  fine  di  consentire la permanenza in servizio
prevista dal comma precedente, deve intendersi comprensiva di tutti i
servizi  e  periodi  riscattati  nonche'  di  quelli  computabili   e
ricongiungibili  per  il trattamento di quiescenza risultante da atti
formali ovvero da comunicazioni scritte degli  enti  previdenziali  o
dell'amministrazione statale di provenienza.
   4.  Le richieste di permanenza in servizio di cui al secondo comma
devono essere prodotte, a  pena  di  decadenza,  non  oltre  l'ultimo
giorno   dell'ottavo   mese   precedente  quello  di  compimento  del
sessantacinquesimo anno di eta'".