IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Alla legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, recante  norme  per
l'assegnazione   del   personale   dei  mezzi  finanziari  per  oneri
aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni
delegate, e' apportata la seguente modificazione:
    al quinto comma dell'art.  3,  le  parole:  "conserva  i  benfici
derivanti  dall'applicazione della legge regionale 10 maggio 1982, n.
35" sono sostituite dalle seguenti: "conserva il beneficio di cui  al
combinato  disposto  degli artt. 150, 151 e 152 della legge regionale
21 agosto 1989, n. 51".