IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, recante norme per l'assegnazione del personale dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate, e' apportata la seguente modificazione: al quinto comma dell'art. 3, le parole: "conserva i benfici derivanti dall'applicazione della legge regionale 10 maggio 1982, n. 35" sono sostituite dalle seguenti: "conserva il beneficio di cui al combinato disposto degli artt. 150, 151 e 152 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51".