IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione di
seguito  chiamata  imbalsamazione  e'  subordinato  al  possesso   di
iscrizione  all'Albo  delle  imprese  artigiane  e  di autorizzazione
rilasciata dal Presidente  della  provincia  competente,  sentita  la
Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia.
   2. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i musei di
storia  naturale  e gli istituti universitari, che svolgono attivita'
di imbalsamazione per l'ente  in  cui  lavorano,  sono  esentati  dal
possesso dei documenti di cui al precedente comma, salvo segnalare la
loro attivita' al Presidente della provincia.