IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione di seguito chiamata imbalsamazione e' subordinato al possesso di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e di autorizzazione rilasciata dal Presidente della provincia competente, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia. 2. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari, che svolgono attivita' di imbalsamazione per l'ente in cui lavorano, sono esentati dal possesso dei documenti di cui al precedente comma, salvo segnalare la loro attivita' al Presidente della provincia.