IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  territorio  censuario  di ogni comune, compreso nella zona
faunistica delle Alpi o la parte di esso ricadente nella stessa zona,
e' costituito, di diritto, "Riserva alpina di caccia".
   2. Eventuali usi  civici  o  diritti  derivanti  da  comproprieta'
regoliere   esistenti   all'interno   di   una   riserva  alpina  non
determinano,  in   capo   all'usuario,   anche   se   censuario,   un
corrispondente diritto di caccia.