IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il territorio censuario di ogni comune, compreso nella zona faunistica delle Alpi o la parte di esso ricadente nella stessa zona, e' costituito, di diritto, "Riserva alpina di caccia". 2. Eventuali usi civici o diritti derivanti da comproprieta' regoliere esistenti all'interno di una riserva alpina non determinano, in capo all'usuario, anche se censuario, un corrispondente diritto di caccia.