IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. 1. La zona lagunare e valliva della provincia di Venezia comprende la laguna di Venezia come delimitata dalla conterminazione di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, con esclusione di: "I Moranzani", "Le Giare", "S. Giuliano", "I Salsi", e compresa invece la "Valle Perini", nonche' la zona lagunare esterna alla conterminazione compresa tra la conterminazione stessa e la linea che partendo dal cippo n. 78, sito a S. Nicolo' di Lido, segue la sponda lagunare e la diga a sud del porto di Lido sino al faro posto al suo termine, indi si unisce con il faro della diga nord dello stesso porto e, seguendo la sponda lagunare di Punta Sabbioni senza soluzione di continuita', giunge sino al cippo n. 45 sito all'inizio del Canale Pordelio. Fanno altresi' parte della zona lagunare e valliva della provinvia di Venezia la laguna di Caorle-Bibione e la laguna del Morto di Cortellazzo, comprese le aziende faunistico- venatorie "S. Gaetano", "Valnova", "Valle Zignago-Perera", "Valgrande di caccia". La laguna di Caorle-Bibione e' delimitata a Sud delle foci del Nicesolo e del Baseleghe, a Nord dal Nicesolo fino alla strada Jesolana, a Ovest dal Nicesolo, a Est del canale degli Alberoni, canale del Morto, canale dei Lovi, canale Lugugnana, laguna delle Zumelle e del Merlo, canale Canadare.