IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. La zona lagunare e valliva della provincia di Venezia comprende
la  laguna  di  Venezia  come delimitata dalla conterminazione di cui
all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, con  esclusione  di:  "I
Moranzani",  "Le  Giare", "S. Giuliano", "I Salsi", e compresa invece
la  "Valle  Perini",  nonche'   la   zona   lagunare   esterna   alla
conterminazione compresa tra la conterminazione stessa e la linea che
partendo  dal cippo n. 78, sito a S. Nicolo' di Lido, segue la sponda
lagunare e la diga a sud del porto di Lido sino al faro posto al  suo
termine,  indi  si  unisce  con  il faro della diga nord dello stesso
porto  e,  seguendo  la  sponda  lagunare  di  Punta  Sabbioni  senza
soluzione  di continuita', giunge sino al cippo n. 45 sito all'inizio
del Canale Pordelio. Fanno  altresi'  parte  della  zona  lagunare  e
valliva  della  provinvia di Venezia la laguna di Caorle-Bibione e la
laguna del Morto di  Cortellazzo,  comprese  le  aziende  faunistico-
venatorie "S. Gaetano", "Valnova", "Valle Zignago-Perera", "Valgrande
di  caccia".  La  laguna  di Caorle-Bibione e' delimitata a Sud delle
foci del Nicesolo e del Baseleghe, a  Nord  dal  Nicesolo  fino  alla
strada  Jesolana,  a  Ovest  dal  Nicesolo,  a  Est  del canale degli
Alberoni, canale del Morto, canale dei Lovi, canale Lugugnana, laguna
delle Zumelle e del Merlo, canale Canadare.