IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le Associazioni venatorie riconosciute, entro e non oltre il 31
gennaio,   tramite   i   rispettivi  organismi  provinciali,  possono
presentare domanda  al  Presidente  della  provincia  competente  per
territorio  di  istituzione  di un'area a gestione sociale, corredata
di:
     a) planimetria dell'area in scala 1:5.000;
     b) il  parere  delle  organizzazioni  professionali  agricole  a
livello provinciale;
     c)   l'elenco   dei   cacciatori,   sottoscritto  dagli  stessi,
intenzionati ad aderire all'area che rappresentino almeno il  51  per
cento dei cacciatori residenti.
  2. La Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica consultiva
provinciale  per  la  caccia, entro e non oltre il 31 marzo, delibera
l'istituzione delle aree, con validita' triennale,  secondo  l'ordine
di  presentazione delle domande e tenuto presente quanto dispongono i
commi 2 e 4 dell'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n.  31.
Il   territorio  da  adibire  a  zona  di  rifugio,  ripopolamento  e
produzione non va conteggiato ai fini  della  determinazione  di  cui
alla  lettera  c), comma 2, del succitato art. 5. Tale territorio non
puo' superare il 25 per cento della superficie totale.
   3.  La  Giunta  provinciale,   nel   provvedimento   d'istituzione
dell'area, indica le modalita' di tabellazione della stessa.