IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Nelle aziende agro-venatorie,  di  cui  all'articolo  56  della
legge   regionale   11   agosto   1989,   n.  31,  l'addestramento  e
l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser  praticati
durante tutto l'anno.
   2.  Nelle aziende agro-venatorie, l'attivita' di addestramento dei
cani con facolta' di sparo e' consentita esclusivamente su selvaggina
riprodotta   artificialmente   e   di   comprovata   provenienza   da
allevamenti,  dal  18  agosto  al  31  maggio, per cinque giorni alla
settimana, con esclusione dei giorni di martedi' e venerdi'.  Durante
la  stagione venatoria il cacciatore che svolge le suddette attivita'
in  una  azienda  agro-venatoria  non  puo'  praticare  nella  stessa
giornata  la  caccia  nel  restante  territorio;  e'  tenuto, in tale
periodo, a segnare  l'uscita  sul  tesserino  regionale,  convalidato
dalla ricevuta di presenza, rilasciata dal concessionario, riportante
il numero dei capi abbattuti.