IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nelle aziende agro-venatorie, di cui all'articolo 56 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati durante tutto l'anno. 2. Nelle aziende agro-venatorie, l'attivita' di addestramento dei cani con facolta' di sparo e' consentita esclusivamente su selvaggina riprodotta artificialmente e di comprovata provenienza da allevamenti, dal 18 agosto al 31 maggio, per cinque giorni alla settimana, con esclusione dei giorni di martedi' e venerdi'. Durante la stagione venatoria il cacciatore che svolge le suddette attivita' in una azienda agro-venatoria non puo' praticare nella stessa giornata la caccia nel restante territorio; e' tenuto, in tale periodo, a segnare l'uscita sul tesserino regionale, convalidato dalla ricevuta di presenza, rilasciata dal concessionario, riportante il numero dei capi abbattuti.