IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'abilitazione  all'esercizio  venatorio  e' necessaria per il
rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
   2.  L'attestato  di  abilitazione  all'esercizio  venatorio  viene
rilasciato  dal  Presidente  della  commissione, di cui al successivo
art.  3,  a  chi  abbia  superato  l'apposito  esame   innanzi   alla
commissione stessa.