IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'abilitazione all'esercizio venatorio e' necessaria per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia. 2. L'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio viene rilasciato dal Presidente della commissione, di cui al successivo art. 3, a chi abbia superato l'apposito esame innanzi alla commissione stessa.