(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 108 del 27 agosto 1991 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e' sostituito dal seguente: "L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 9 viene corrisposta fino alla misura del 90%, per i corsi di prima qualificazione ed avvenuta approvazione del piano regionale, per gli altri corsi ad attivita' formativa iniziata. La restante quota dei contributi viene corrisposta entro novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione della spesa da parte dell'Ente gestore.".