(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 108 del 27 agosto 1991
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  terzo  comma  dell'articolo  10  della  legge regionale 16
novembre 1982, n. 76, come sostituito dall'articolo  34  della  legge
regionale 19 giugno 1985, n. 25, e' sostituito dal seguente:
   "L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente
articolo 9 viene corrisposta fino alla misura del 90%, per i corsi di
prima  qualificazione  ed  avvenuta approvazione del piano regionale,
per gli altri corsi ad  attivita'  formativa  iniziata.  La  restante
quota  dei  contributi  viene  corrisposta entro novanta giorni dalla
presentazione della rendicontazione della spesa  da  parte  dell'Ente
gestore.".